
L.R. 2.04.1996 n. 6, concernente “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, in applicazione del la Legge n .352 del 23.8.1993” delega alle Unioni dei Comuni, al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e agli Enti di Gestione delle aree protette l ‘esercizio delle funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per i rispettivi territori.
In applicazione delle suddette Leggi Regionali, l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e il Parco Nazionale, limitatamente ai propri territori, hanno approvato la convenzione per il 2018. Le funzioni operative sono demandate al Consor zio Forestale Alto Appennino Reggiano.
La L.R. 6/96 prevede che ogni raccoglitore debba essere dotato di apposito tesserino per la raccolta. Qualsiasi cittadino intenda svolgere attività di raccolta di funghi nel territorio dell’Unione Montana de ve munirsi di apposito tesserino autorizzatorio.
La raccolta dei funghi è vietata nel le aree con divieto di raccolta derivanti dalle misure di salvaguardia riportate nell’allegato “A” ‘Disciplina di tutela’ al Decreto del Presidente della Repubblica 21 mag gio 2001 di istituzione del Parco Nazionale e nelle aree osservatorio eventualmente individuate dall’Unione dei Comuni, dal Parco e dalla Provincia destinate all’osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza delle specie micologiche, appositamente tabellate. Ogni persona autorizzata può raccogliere il massimo di kg di funghi per giornata, previsti nella
successiva tabella, di cui non più di 1 kg per la specie Amanita Caesarea (Ovulo buono) e Calocybe Gambosa ( Prugnolo). Ai minori di anni 14 è consenti ta la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito . Secondo quanto previsto nei commi da 3 a 6 dell’art. 6 della L .R. n. 6/1 996 e s.m.i. è fatto divieto di utilizzare rastrelli, uncini od altri strumenti in grado di danneggiare lo strato humifero del terreno, il m icelio fungino o le radici delle piante; è vietato raccogliere funghi decomposti e danneggiare o distrugge re funghi di qualsiasi specie; i funghi raccolti devono poter essere identificabili (quindi devono essere raccolti interi completi di ogni loro parte e devono essere conservati tutti gli elementi in grado di determinare l’appartenenza alla specie) e devono essere ri posti in contenitori rigidi ed aerati;
Secondo quanto disposto dai commi 2 e 4 dell’art. 5 della L.R. n. 6/1996 e s.m.i. è vietato raccogliere l’Amanita Caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso; il Boletus Edulis (Porcino) con cappello c on diametro inferiore a cm. 3, e il Calocybe Gambosa (Prugnolo) e il Cantharellus Cibarius (Gallinaccio), con cappello di diametro inferiore a
cm. 2. I funghi che crescono nei terreni o nei giardini annessi ad immobili abitati possono essere raccolti solo dai proprietari degli immobili stessi.
La sorveglianza e il controllo saranno effettuati dal personale preposto secondo quanto sancito all’art.21 della L.R. 6/96. I l tesserino ed un documento di riconoscimento dovranno essere esibiti a semplice richiesta d el persona le di vigilanza.
Il territorio e suddiviso in due zone, la ZONA D’ECCELLENZA, e le AREE NORMALI
L’AREA D’ECCELLENZA,che costituisce l’area a più alta vocazione fungina è localizzata alle aree vicine al crinale appenninico, nella catena del Monte Cusna e del Monte Prampa, oltre che all’area del Monte Ventasso. Consulta la mappa
Sono da ritenersi non più validi tutti i tesserini rilasciati/emessi prima del 31.12.2018.
Info e tesserino on-line su www.altoappenninoreggiano.it
Dal prossimo fine settimana saranno disponibili i nuovi tesserini per la raccolta funghi, per l’anno 2019.
I tesserini sarà possibile acquistarli on-line sul sito www.geoticket.it.