
Nuove disposizioni riguardanti le attività selvicolturali dopo il D.P.C.M del 10 aprile 2020
Vista la recente normativa relativa al contrasto e alla diffusione del virus COVID-19, in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che modifica parzialmente il DPCM 22 marzo 2020 con il quale la silvicoltura e le attività forestali sono state inserite tra le attività produttive essenziali, (codice ATECO 02) il settore forestale può riprendere le proprie attività interrotte in precedenza a causa dell’emergenza sanitaria
Le imprese e gli operatori dovranno applicare protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro, che consentano di lavorare in sicurezza in bosco utilizzando idonei DPI.
Per quanto i tagli boschivi per autoconsumo la normativa non ha subito modifiche in quanto gli stessi non possono essere ricondotti ad attività produttiva e pertanto, considerate le limitazioni agli spostamenti confermate dal d.p.c.m 10 aprile 2020, i tagli boschivi per autoconsumo sono consentiti solo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale. Così si è espressa la Regione Emilia Romagna, come riportato nella nota allegata.
Si ricorda che i tagli boschivi per autoconsumo sono disciplinati dagli artt. 6 e 8, del Regolamento forestale (R.R. n. 3//2018 e che lo stesso è consultabile alla pagina web della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini, con Ordinanza n. 43 del 20 marzo 2020 ha stabilito il divieto, valido per tutta la durata dell’emergenza, di bruciare il materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.
Le sole imprese professionali possono comunque procedere all’abbruciamento controllato del materiale vegetale in attuazione di quanto disposto dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (che consente lo svolgimento delle attività agricole) e da quello del 10 aprile 2020 (che consente la ripresa delle attività silvicolturali). Sono comunque da seguire le modalità esecutive descritte nell’articolo 58 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018.
La pratica dell’abbruciamento controllato può causare l’innesco di potenziali incendi boschivi e portare ad infortuni, anche gravi, che potrebbero necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso. Si raccomanda pertanto la massima attenzione da parte degli imprenditori (agricoli e forestali) nello svolgimento di tali pratiche per le quali è necessaria una notevole attività di presidio del territorio e di monitoraggio dei fuochi da parte dei Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco.
link per approfondire:
Regione Emilia Romagna: ripresa dei lavori in bosco per attività codice ATECO 02