La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede ad adottare tutti gli atti di natura politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall’ordinamento e dal presente statuto al Presidente dell’Unione, a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio, ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge, ad approvare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio. Qualora l’Unione coincida con l’ambito del distretto sanitario di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 19/2004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente dell’Unione, per quanto concerne la materia specificatamente sanitario-ospedaliera, agisce di concerto con il Sindaco del Comune capo distretto sanitario. Vengono comunque salvaguardate le specifiche funzioni che, in materia socio sanitaria, norme, accordi o regolamenti attribuiscono direttamente al Sindaco del Comune capo distretto. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente dell’ Unione e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall’organo collegiale. Sono pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sono quindi accessibili a chiunque. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti. Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all’Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.