in virtù delle abbondanti precipitazioni che hanno colpito il territorio della scrivente Unione nel periodo prossimo la conclusione del taglio forestale, segnatamente in aprile e maggio 2025 e richiamato l’articolo 20 del Regolamento Regionale Forestale n. 3/2018, che al comma 2 consentiva l’esbosco della tagliata entro il 15 luglio ed al comma 3, per alcune tipologie di taglio, prevede la possibilità di deroga di 90 giorni dalla fine delle operazioni di taglio (15 maggio in faggio) che quindi coincide con il 13 agosto, la scrivente Unione, quale Ente delegato
PROROGA
- Il termine di cui al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 20 del Regolamento Regionale Forestale n. 3/2018 al giorno 03/08/2025;