Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

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Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Organi di indirizzo politico-amministrativo

23 Maggio 2013

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Presidente, Giunta e Consiglio

Il Presidente
Le competenze del Presidente si evincono dall’art. 29 del vigente Statuto. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ente, anche in giudizio, rappresenta l’Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all’Unione, anche tramite direttive al Segretario , ai Dirigenti e/o Responsabili dei servizi, nonché al Direttore Generale, laddove nominato, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali. Convoca e presiede le sedute della Giunta dell’Unione e del Consiglio dell’Unione. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l’unità di indirizzo amministrativa dell’azione dell’Ente promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute. Spetta al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo il necessario raccordo istituzionale tra l’Unione dei Comuni ed i Comuni. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente, inoltre, nomina il Segretario dell’Unione; laddove consentito dall’ordinamento, può nominare anche il Direttore Generale o affidare le relative funzioni al Segretario. Il Presidente può, infine, conferire ad un Dirigente dell’Unione specifiche funzioni di coordinamento operativo. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati. Restano in capo ai Sindaci le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all’Unione, nonché quelle loro espressamente riservate dalla normativa statale e regionale.

Il Presidente – Antonio Manari
Archivio Presidente

La Giunta
La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede ad adottare tutti gli atti di natura politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall’ordinamento e dal presente statuto al Presidente dell’Unione, a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio, ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge, ad approvare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio. Qualora l’Unione coincida con l’ambito del distretto sanitario di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 19/2004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente dell’Unione, per quanto concerne la materia specificatamente sanitario-ospedaliera, agisce di concerto con il Sindaco del Comune capo distretto sanitario. Vengono comunque salvaguardate le specifiche funzioni che, in materia socio sanitaria, norme, accordi o regolamenti attribuiscono direttamente al Sindaco del Comune capo distretto. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente dell’ Unione e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall’organo collegiale. Sono pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sono quindi accessibili a chiunque. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti. Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all’Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

I componenti della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
Archivio Giunta

Il Consiglio
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, con riferimento all’Unione e alle funzioni ad essa conferite, compatibilmente con il presente Statuto e con i regolamenti. Restano in capo ai singoli Consigli comunali le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Consiglio
Archivio Consiglio

 Organi di governo della ex Comunità Montana dell’Appennino Reggiano fino al 12 marzo 2014

Allegati

  • La Giunta (69 kB)
  • Il Consiglio (70 kB)

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Organizzazione

12 Aprile 2013

Gli organi dell’ Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano sono il Presidente, la Giunta e il Consiglio.
In base alla normativa vigente i componenti degli organi dell’Unione sono i Sindaci e i Consiglieri dei 7 Comuni che ne fanno parte:  Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti,  Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo.

Documenti allegati

  • Statuto Unione (217 KB)
  • carta d'identità - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO CODICE 2080686080.xls (103 KB)

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