Le sanzioni possono essere di natura penale o amministrativa a seconda della gravità del comportamento.
Verbale contestato
Nel caso di verbale contestato direttamente dall’Agente accertatore a colui che ha commesso la violazione, il verbale si intende notificato immediatamente e il conteggio dei termini di pagamento parte dal giorno successivo.
Verbale notificato successivamente
Nel caso in cui non sia possibile contestare immediatamente la violazione, ovvero in caso di mancato pagamento entro 60 gg., il verbale viene spedito alla residenza del proprietario del veicolo:
- in caso di ricezione nelle mani dello stesso o di un convivente i termini di pagamento partono dal giorno successivo come su indicato;
- in caso di assenza del destinatario o di altro convivente:
- l’incaricato della notifica lascia un primo avviso per il ritiro dell’atto entro la data indicata sullo stesso senza possibilità però di alcuna delega al ritiro
- in caso di mancato ritiro viene tentato un ulteriore passaggio presso la residenza lasciando, qualora il destinatario o altro convivente sia assente, un avviso di ritiro e nella stessa giornata viene spedita una raccomandata con invito al ritiro
- dopo 10 giorni di deposito dell’atto questo viene considerato come notificato per “compiuta giacenza”
- i termini di pagamento vanno contati come indicato sopra se il ritiro avviene entro i 10 giorni a far data dal giorno indicato sulla busta della raccomandata
- dall’11° al 16° giorno è possibile il pagamento dell’importo fissato dal CdS nella misura minima decurtato del 30 %
- dal 17° al 61° giorno è possibile il pagamento dell’importo fissato dal CdS nella misura minima
- nel caso di “preavviso” (si ricorda che il preavviso che viene lasciato sul parabrezza del veicolo in mancanza del conducente è un atto informale, non dovuto, che consente il pagamento della sanzione senza aggravio delle spese di notifica) è possibile effettuare il pagamento i 5 giorni successivi beneficiando della riduzione del 30% come fissato dal CdS. In caso di mancato pagamento il verbale viene successivamente notificato alla residenza del proprietario del veicolo con le modalità già esposte.
In caso di mancato pagamento degli importi la sanzione viene raddoppiata, rendendone edotto il destinatario mediante una lettera di avviso, prima di procedere alla iscrizione a ruolo della somma da corrispondere con gli aggravi previsti per legge.
Si precisa che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 2017, i verbali redatti per violazioni al Codice della Strada possono essere notificati tramite PEC con efficacia immediata; l’indirizzo PEC della Polizia Locale dalla quale viene effettuata la notifica è : unioneappenninore@pec.it
Termini generali di pagamento di una sanzione Codice della Strada
I termini previsti per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria decorrono dalla data di notificazione del verbale.
- entro 5 giorni, è possibile beneficiare della RIDUZIONE DEL 30%.
I 5 giorni si contano a partire dalla data successiva a quella di notificazione e solo qualora il quinto giorno cada di domenica o altra festività è ammesso nel conteggio il giorno successivo - pagare, entro 60 giorni, l’importo fissato dal Codice della Strada nella misura minima
I 60 giorni si contano a partire dalla data successiva a quella di notificazione e solo qualora il sessantesimo giorno cada di domenica o altra festività è ammesso nel conteggio il giorno successivo.
Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- presso l’ufficio Finanziario dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti – Via dei Partigiani n. 10 – Orari: dal lunedì al venerdì 8:00 -13:00 e il martedì e giovedì 15:00 – 16:00, tramite POS;
- negli uffici postali servendosi del bollettino allegato al verbale oppure mediante versamento sul c/c postale 1038723662, intestato al Corpo di Polizia Locale;
- con bonifico intestato alla Polizia Locale c/c IBAN: IT-59-Z-07601-12800-001038723662.
AL MOMENTO DEL PAGAMENTO INDICARE SEMPRE IL NUMERO DEL VERBALE ED EVENTUALMENTE IL NUMERO DI TARGA DEL VEICOLO.
I versamenti effettati con conto corrente postale o POS di pagamento avranno effetto liberatorio, con conseguente definizione del verbale, anche se la data di accredito dell’importo sul conto corrente dell’organo accertatore ricadrà entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine. Ciò vale sia per il pagamento con riduzione del 30% che deve essere registrato sul conto dell’organo di Polizia accertante entro il quinto giorno dalla contestazione o dalla notificazione che per il rispetto dei termini di pagamento dei 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Nel caso il pagamento viene effettuato a norma dell’art. 202 – comma 1 del Codice della Strada è possibile presentare richiesta di rimborso tramite l’apposito Modulo Rimborso.
Per i verbali contestati per violazioni al Codice della Strada decorsi 60 giorni la somma da pagare raddoppia.
Il pagamento del verbale o del preavviso esclude la possibilità di ricorso. Il pagamento chiude definitivamente il rapporto con l’amministrazione in quanto il soggetto che ha pagato automaticamente riconosce la propria responsabilità e accetta la sanzione con scelta irrevocabile.
Come presentazione ricorso ad una sanzione Amministrativa
- Ricorso amministrativo: entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale al Prefetto di Reggio Emilia.
- Ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al Giudice di Pace di Reggio Emilia
Richiesta di rateazione del pagamento delle sanzioni
Chi può richiedere la rateazione
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione pecuniaria che versano in condizioni economiche disagiate.
La richiesta deve essere opportunamente motivata e documentata.
Motivi per i quali si può richiedere la rateazione
- Per violazioni accertate al Codice della Strada e norme correlate di importo non inferiore ad euro 200 entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale
- Per violazioni accertate al Codice della Strada e norme correlate decorsi 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione
- Per chiedere la rateazione delle cartelle di pagamento della riscossione coattiva occorre rivolgersi all’Ente, deputato alla riscossione, che ha emesso la cartella esattoriale.
Per scaricare il modello di richiesta, clicca quì
Riscossione coattiva delle sanzioni non pagate
In caso di mancato pagamento nei termini previsti la riscossione avviene coattivamente tramite l’emissione di ruoli.
La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.
L’attività di riscossione coattiva può consistere anche nel fermo amministrativo del veicolo, in pignoramenti presso terzi solo sui redditi da lavoro dipendente (quinto dello stipendio), nell’ iscrizione di ipoteca immobiliare per i crediti sopra i 5.000,00 €, nel pignoramento immobiliare per i crediti sopra gli 8.000,00 €, nel pignoramento autoveicoli, come da circolari Min. Fin. n. 215 del 27 novembre 2000 e n. 98 del 20.11.2001, per crediti superiori a 1.000,00 €.
Prima di procedere all’emissione del ruolo l’Ufficio Sanzioni provvede, mediante sollecito di pagamento, a ricordare agli interessati l’esistenza del debito estinguibile mediante il pagamento del doppio della somma indicata nel verbale, comprese le spese di procedimento, ma senza le maggiorazioni semestrali.
Normativa di riferimento
24 novembre 1981, n. 689
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada
Comunicazione dati conducente ai sensi dell’art. 126 bis Codice della Strada (decurtazione punti patente)
Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che subisce decurtazioni, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della Strada.
I punti vengono decurtati al conducente quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 Codice della Strada, cui viene notificato il verbale, con apposita comunicazione deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di colui che guidava il veicolo al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.
Il soggetto tenuto, che omette senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente, è soggetto al pagamento di un’ulteriore sanzione pecuniaria.
Alle patenti sono equiparati la carta di qualificazione del conducente (CQC), il CAP di tipo KB ed il certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori.
La mancata comunicazione comporta una sanzione a carico del proprietario da € 286,00 a € 1.143,00, ai sensi dell’articolo 126-bis del Codice della Strada.
Modulo comunicazione dati conducente ai sensi art. 126 bis CdS (allegare il modulo PL che usano già)
Documenti ritirati a seguito di violazioni
I documenti ritirati, quali la carta di circolazione, la targa, l’autorizzazione, la licenza a seguito di violazioni alle norme del Codice vengono di norma trasmessi entro cinque giorni al Dipartimento Trasporti Terrestri (Ufficio Motorizzazione Civile) del luogo dove è stata accertata la violazione.
Quando il veicolo viene sottoposto a fermo o sequestro i documenti vengono trattenuti presso l’organo di Polizia.
Ritiro della patente
Le patenti ritirate, vengono conservate dall’Ufficio Sanzioni che
- in caso di patente scaduta la restituisce al titolare a seguito di presa visione del rinnovo
- in caso di sospensione la restituisce, al termine del periodo di sospensione.
- Le patenti di cittadini residenti in altro Comune di norma, sono inviate nel Comune di residenza, a seguito delle indicazioni contenute nel decreto di sospensione della Prefettura
Quando la carta di circolazione oppure la patente vengono ritirate, la circolazione è ammessa solamente ed entro il tempo consentito, sino al luogo di destinazione indicato nel verbale dall’agente.
La violazione a tale obbligo determina l’applicazione di altro illecito previsto dal codice della strada, con il conseguente fermo o sequestro del veicolo.