Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

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Ricorsi

Ricorso amministrativo al Prefetto

Quando si può richiedere il ricorso al Prefetto

Si può ricorrere al Prefetto per richiedere l’annullamento di verbali per violazioni al Codice della Strada o per altre violazioni, secondo le indicazioni contenute nei verbali di accertamento.

Presentazione del ricorso

Possono presentare ricorso il trasgressore o il proprietario del veicolo entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, se non è stato effettuato il pagamento.

Come presentare il ricorso

  • di persona: al Comando della Polizia Locale cui appartiene l’organo accertatore con sede a Castelnovo ne’ Monti, c/o Palazzo Ducale in via Roma n. 12/A o presso l’ufficio protocollo dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano con sede a Castelnovo ne’ Monti in via dei Partigiani n. 10, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:00, il lunedì, mercoledì e il giovedì anche 15:00 – 18:00;
  • per posta: da inviarsi agli stessi o al Prefetto, Corso Garibaldi n. 55, 42121 Reggio Emilia, con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec:  unioneappenninore@pec.it

Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.

Il Prefetto se ritiene fondato l’accertamento e non accoglie il ricorso, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, adotta un’ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale e delle spese di procedimento.

L’ordinanza ingiunzione viene notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro 30 giorni dalla data di adozione.

Il Prefetto, se accoglie il ricorso, entro 120 giorni, adotta ordinanza di archiviazione, che viene comunicata ai ricorrenti. Se l’ordinanza non viene adottata nei termini previsti il ricorso si intende accolta.

Pagamento dell’ordinanza di ingiunzione

L’ordinanza di ingiunzione deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione all’ufficio indicato nello stesso atto, con le modalità previste dall’Unione Montana.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Codice della strada

Modulistica

Ricorso amministrativo al Prefetto


Ricorso al Sindaco

Quando si può richiedere il ricorso al Sindaco

Si può ricorrere al Sindaco per richiedere l’annullamento di verbali per violazioni a Regolamenti o ordinanze del Sindaco o per altre violazioni, secondo le indicazioni contenute nei verbali di accertamento. No per Violazioni del Codice della Strada

Presentazione del ricorso

Possono presentare ricorso il trasgressore o il proprietario entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, se non è stato effettuato il pagamento.

Come presentare il ricorso

  • di persona: al Comando della Polizia Locale cui appartiene l’organo accertatore con sede a Castelnovo ne’ Monti, c/o Palazzo Ducale in via Roma n. 12/A o presso l’ufficio protocollo dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano con sede a Castelnovo ne’ Monti in via dei Partigiani n. 10, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:00, il lunedì, mercoledì e il giovedì anche 15:00 – 18:00;
  • per posta: da inviarsi agli stessi o alla sede municipale dove è stata commessa la violazione;
  • mediante posta elettronica certificata alla sede municipale dove è stata commessa la violazione o al seguente indirizzo pec: unioneappenninore@pec.it

Allegati al ricorso, da inoltrare in carta libera, a supporto dello stesso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.

Il Sindaco, o il Funzionario delegato se ritiene fondato l’accertamento e non accoglie il ricorso, adotta un’ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma che può essere aumentata sino al 20% dell’importo originale e delle spese di procedimento. L’ordinanza ingiunzione viene notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento.

Il Sindaco, o il Funzionario delegato se accoglie il ricorso adotta ordinanza di archiviazione, che viene comunicata ai ricorrenti.

Pagamento dell’ordinanza di ingiunzione

Entro il termine di 30 giorni dalla notificazione all’ufficio indicato nello stesso atto.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Codice della strada

Modulistica


Ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace

La figura del Giudice di Pace è stata istituita con la Legge 374 del 1991, si è ufficialmente insediata il 1° maggio 1995. Ha competenza mandamentale, fa capo ai Circondari dei Tribunali e, attraverso questi, ai distretti delle Corti di Appello.

Competenza in materia civile

Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 €, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 15.493,71 €.

Per cause civili di valore fino a 1.032,91 €, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.

Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal Codice di Procedura Civile

  • se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di sua competenza
  • se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere
  • se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma
  • se vuole chiedere, prima dell’inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d’urgenza o accertamenti immediati

Competenza in materia penale

Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre 2001 è anche un giudice penale. Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l’omissione di soccorso; contro l’onore, quali l’ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l’ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.

Ministero della Giustizia – Servizi online del Giudice di Pace

 Quali atti impugnare

Le ordinanze ingiunzioni emanate

  • dal Sindaco a seguito del rigetto di ricorsi proposti a verbali contestati per violazioni a  Regolamenti comunali e Ordinanze sindacali
  • dal Prefetto a seguito del rigetto di ricorsi proposti a verbali  contestati per violazioni al Codice della Strada
  • da altre autorità quando previsto nell’ordinanza ingiunzione stessa

entro il termine di 30 giorni.

I verbali contestati per violazioni al Codice della strada, entro 30 giorni, se

  • non è stato proposto ricorso al Prefetto,
  • non è stato effettuato il pagamento.

Chi può proporre ricorso

Il trasgressore, il proprietario del veicolo o comunque l’altro soggetto individuato nel verbale come responsabile.

Come depositare il ricorso

  • di persona presso la Cancelleria di Reggio Emilia
  • mediante raccomandata alla Cancelleria
  • accedendo al sito http://www.giustizia.it/

Attenzione

  • Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie
  • nel ricorso può essere richiesta la sospensione dei termini, ciò significa, ad es., che in caso di opposizione a cartella esattoriale la procedura di pignoramento si interrompe
  • il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza
  • in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida
  • è opportuno inoltrare per conoscenza copia del ricorso all’Ufficio Sanzioni per fax
  • il Giudice di Pace può riconoscere a carico dell’opponente anche le spese di giustizia richieste dal Comune

Normativa di riferimento

24 novembre 1981, n. 689
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada

Modulistica

INDICAZIONI PER PRESENTARE RICORSO GDP

MODELLO RICORSO A SANZIONE AMMINISTRATIVA GDP

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