Il Nuovo Codice della Strada ha previsto che il trasgressore, a seguito della commissione di una violazione prevista e punita dal Codice della Strada o dalle Leggi Complementari, sia punito, nei casi individuati, non solo con il pagamento di una somma di denaro, ma anche con conseguenze sfavorevoli che riguardano il veicolo.
Il veicolo può essere
- rimosso
- sottoposto a fermo amministrativo
- sottoposto a sequestro amministrativo in vista della confisca
Rimozione dei veicoli
La rimozione del veicolo è una sanzione accessoria, viene cioè applicata dagli organi di Polizia che accertano una violazione che la prevede (ad es.: fermata o sosta del veicolo in gallerie, sui dossi e nelle curve, sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui marciapiedi, divieto di sosta con rimozione), i quali provvedono a che il veicolo sia rimosso, trasportato e custodito in apposito luogo.
Per verificare se un veicolo è stato rimosso è possibile contattare il Comando della Polizia Locale – Clicca qui per sapere dove chiamare
Come recuperare il veicolo
Il veicolo può essere ritirato c/o l’autorimessa “Autocarrozzeria F.lli Biagini” con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via Artigianale Croce n. 18/A – Tel. 0522 611446, previo pagamento delle spese di rimozione, previste da apposita convenzione approvata dall’Unione Montana.
Normativa di riferimento
Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 4 settembre 1998, n. 401
Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 25 del 20.04.2018 (Servizi di rimozione, fermo e sequestro amministrativo dei veicoli e custodia degli stessi)
Fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è una sanzione amministrativa accessoria, conseguente alla commissione di una violazione (ad es. mancato uso del casco) e consiste nel privare temporaneamente della disponibilità del veicolo il proprietario. E’ applicabile solo quando è previsto dal Codice della Strada e durante il periodo di fermo il veicolo non può mai essere utilizzato.
Come viene applicato
La Polizia Locale o gli altri organi di polizia stradale provvedono ad affidare il veicolo (anche ciclomotore o motociclo) alla custodia del conducente od altro soggetto obbligato in solido (proprietario, usufruttuario etc), che è tenuto a ricoverarlo in apposito luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilità in territorio italiano (area privata, autorimessa, etc).
Se il conducente è minorenne, il veicolo viene sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile.
L’organo di polizia stradale che ha accertato la violazione trattiene il documento di circolazione del veicolo fino allo scadere del periodo di fermo e colloca sul veicolo appositi sigilli.
Qualora il soggetto che ha assunto la custodia del veicolo circoli ovvero consenta la circolazione del veicolo stesso è punito con la sanzione pecuniaria di € 1.988,00 e la sanzione accessoria della revoca della patente. Il veicolo viene posto sotto sequestro ai fini della confisca e trasportato presso la depositeria convenzionata: autorimessa “Autocarrozzeria F.lli Biagini” con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via Artigianale Croce n. 18/A
Al termine del periodo di fermo, l’organo di Polizia provvede a restituire il documento di circolazione all’avente diritto ed a rimuovere i sigilli dal veicolo.
Nel caso in cui il conducente od altro soggetto obbligato in solido rifiuti di assumere la custodia del veicolo per la durata del fermo e/o di trasportarlo a proprie spese al luogo di custodia secondo le prescrizioni indicategli è soggetto a:
– sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro immediato dalla patente di guida per la sospensione;
In tale caso il veicolo sarà trasportato nel deposito convenzionato, autorimessa “Autocarrozzeria F.lli Biagini” con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via Artigianale Croce n. 18/A – Tel. 0522 611446.
Sequestro amministrativo
Il sequestro amministrativo è una misura cautelare applicata, quando prevista dal Codice della Strada, (ad es. per guida di veicolo sprovvisto di targa) e consiste nella perdita della proprietà che diventa definitiva con la confisca. Il veicolo durante il periodo di sequestro non può essere utilizzato, pena le sanzioni previste dalla legge.
Come viene applicato
Gli organi di Polizia che accertano la violazione provvedono ad affidare il veicolo alla custodia del conducente od altro soggetto obbligato in solido (proprietario, usufruttuario etc), che è tenuto a ricoverarlo in apposito luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilità in territorio italiano (area privata, autorimessa etc).
Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile.
L’organo di Polizia stradale che ha accertato la violazione trattiene il documento di circolazione del veicolo fino allo scadere del sequestro e colloca sul veicolo appositi sigilli.
Qualora il soggetto che ha assunto la custodia del veicolo circoli ovvero consenta la circolazione del veicolo stesso è punito con la sanzione pecuniaria di € 1.988,00 e la sanzione accessoria della revoca della patente. Il veicolo viene immediatamente trasportato presso la depositeria convenzionata: autorimessa “Autocarrozzeria F.lli Biagini” con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via Artigianale Croce n. 18/A – Tel. 0522 611446.
Nel caso in cui il conducente od altro soggetto obbligato in solido rifiuti di assumere la custodia del veicolo e/o di trasportarlo a proprie spese al luogo di custodia secondo le prescrizioni indicategli è soggetto a:
– sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro immediato dalla patente di guida per la sospensione;
In tale caso il veicolo sarà trasportato in un deposito convenzionato: autorimessa “Autocarrozzeria F.lli Biagini” con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via Artigianale Croce n. 18/A – Tel. 0522 611446.