ll Vincolo Idrogeologico viene istituito e regolamentato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. La finalità prima è quella di sottoporre a tutela quelle zone che per effetto di interventi, quali movimenti terra o disboscamenti, possono con danno pubblico perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
La sua disciplina è stata in seguito rivista e modificata dalla L. R. n.47 del 7 dicembre 1978, adeguandola alle necessità attuali. Scopo principale del Vincolo idrogeologico è quindi quello di preservare l’ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela del territorio e degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.
Con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 modificata dalla L.R. n.22 del 24 marzo 2000, la Regione Emilia-Romagna, ha avviato varie azioni di decentramento, fra le quali la competenza in materia di Vincolo Idrogeologico alle Comunità Montane. Direttiva Reg. 1117 del 2000 ha fissato le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico istituendo tre diverse forme procedurali (comportanti, tempi ed approfondimenti istruttori diversi) commisurate all’effettiva dimensione ed impatto delle opere:
1) le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportano movimenti di terreno o modificano il regime delle acque, di cui all’Elenco 1, sono soggette al Modulo Autorizzazione Unione ed alla relativa procedura, comprensiva della produzione di determinati elaborati tecnici;
2) le opere di modesta entità, che comportano limitati movimenti di terreno, di cui all’Elenco 2, sono soggette alla presentazione di un Modulo Comunicazione Unione, corredata da determinati e più semplici, rispetto al caso precedente, elaborati tecnici;
3) le opere di più che modesta entità, di cui all’Elenco 3 , sono eseguite senza alcuna forma di autorizzazione o comunicazione preventive.
Nel caso in cui sia necessario inoltrare Modulo Autorizzazione in Sanatoria Unione, a seguito di segnalazione di movimenti abusivi di terreno, si precisa che:
- “Sanatoria” è il procedimento previsto per rendere possibile la regolarizzazione di un abuso, di norma preceduto dall’accertamento della violazione da parte degli Agenti di Polizia Giudiziaria;
- il rilascio del “Parere” si ha quando l’abuso ha rilevanza ai fini delle vigenti norme urbanistico-edilizie ed è quindi finalizzato al completamento di una “sanatoria” di tipo edilizio, di cui rappresenta un sub-procedimento;
- l’”Autorizzazione in sanatoria”, viene rilasciata nel caso in cui i lavori effettuati abbiano rilevanza solo per i fini propri del vincolo idrogeologico.
Nel 2004 e confermata nel 2006, è stata emanata apposita disposizioni per vincolo idraulico del Servizio Programmazione Tutela e Valorizzazione del Territorio finalizzata a chiarire la competenza autorizzativa di interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo idraulico.
Nella nostra Provincia le aree soggette a vincolo idrogeologico sono localizzate nella zona collinare e montana ed interessano parzialmente i territori dei Comuni di:
– Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto, Ventasso, Villa Minozzo (nell’Unione Montana);
– Albinea, Baiso, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Quattro Castella, San Polo d’Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Viano (esterni all’Unione Montana, ma convenzionati con la medesima per la gestione delle pratiche di vincolo idrogeologico).
Per verificare se un intervento in progetto ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico è possibile consultare la cartografia delle aree perimetrate disponibile presso questo Ente (Via dei Partigiani n. 10 – Castelnovo ne’ Monti), gli uffici Tecnici del Comuni, le Stazioni del Corpo Forestale dello Stato.
Modulo A1 di pre-valutazione d’incidenza da allegare al progetto: Modulo Pre Valutazione A1